SOTERIKON
Homepage » Archivio Approfondimenti

Le figure della sicurezza in azienda: il Medico Competente

Il Medico Competente è una figura fondamentale all’interno dell’azienda in quanto è un riferimento per tutti i lavoratori, per il Datore di lavoro e per tutte le figure che si occupano di prevenzione e sicurezza (es. RSPP, RLS, ecc.).

Le sue attività sono volte a preservare la salute dei dipendenti, attraverso visite mediche ed esami di laboratorio indicati nel protocollo sanitario: infatti, spetta al medico del lavoro il compito di attestare l’idoneità o la non idoneità dei soggetti ad una o più mansioni e di rilevare eventuali situazioni di rischio (es. patologie professionali, abuso di alcol e stupefacenti, ecc.).

La normativa prevede anche che il Medico Competente collabori alla redazione del DVR e che partecipi alle riunioni annuali riguardanti il tema della sicurezza del lavoro. Con la sua ventennale esperienza, Soterikon è in grado di supportare l’azienda nei suoi adempimenti legali, offrendo un punto di riferimento e di confronto per le scelte più complesse.


  • D.Lgs 81/08 Art 25 comma1. Il medico competente:

    a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

    b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

    c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
    (modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 106/09 - ndr)

    d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

    e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
    (modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 106/09 - ndr)

    f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
    (soppressa dall'articolo 15, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 106/09 - ndr)

    g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

    i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

    l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

    m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

    n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Formazione prevista attraverso crediti formativi dell'ordine dei medici.

Il Medico Competente (art 58) è sanzionabile con sanzioni amministrative, ammende e pene detentive, per la mancata elaborazione della corretta Sorveglianza Sanitaria, per la mancata trasmissione dei documenti sanitari agli enti preposti, ed in generale per la non soddisfazione degli obblighi di cui all’art 25. 


Tutte le news Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'