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DIRITTI DEI LAVORATORI

Diritti dei lavoratori in ambito di medicina del lavoro

I lavoratori devono essere coscienti del fatto che la sorveglianza sanitaria è uno strumento di tutela negli interessi della loro salute; pertanto a loro viene richiesta la massima collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione aziendale. 

In particolare, il lavoratore ha il diritto e il dovere di sottoporsi alle visite mediche volte all’espressione del giudizio di idoneità. 

Se il lavoratore, o anche il datore di lavoro, non è d’accordo con il giudizio espresso dal medico competente ha il diritto di chiedere una verifica presentando ricorso all’organo di controllo entro 30 giorni dalla data in cui si è ricevuta la comunicazione del giudizio espresso dal medico competente.

Il lavoratore ha inoltre il diritto di richiedere al medico competente, di essere visitato sulla base dell’articolo, comma 2, lettera c, Decreto Legislativo 81/2008  se ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.

In fine al lavoratore attraverso il giudizio di idoneità alla mansione gli è garantita l’idonea partecipazione al lavoro. 

I Datore di Lavoro al termine della visita Medica del Lavoratore in caso di limitazioni o prescrizioni nel giudizio di idoneità dovrà attuare quanto scritto dal Medico Competente.

 

DOVERI DEI LAVORATORI

Il Legislatore tra gli obblighi previsti del lavoratore nell’art. 20 comma 2 lettera I del D.Lgs 81/08, obbliga i lavoratori di sottoporsi periodicamente ai controlli sanitari presso il medico competente.

Nel caso di rifiuto, da parte di un lavoratore, il Medico Competente non potrà rilasciare l’idoneità alla mansione, con la conseguenza che il Datore di Lavoro non potrà inserire il lavoratore in quella mansione lavorativa, perchè sprovvisto di idoneità lavorativa.

D.LGS 81/08 ART. 20
 
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
 

I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.