SOTERIKON

La valutazione del rischio da esposizione ad amianto

 

L’amianto è un materiale che, soprattutto negli ultimi anni, ha destato non poca preoccupazione. Impiegato da anni nel settore dell’edilizia per le sue eccellenti caratteristiche di resistenza e versatilità, l’amianto e i suoi derivati, come il cemento Eternit, si è rivelato ultimamente come molto pericoloso per la salute delle persone.

Negli ultimi anni sono stati avviati processi di smantellamento di edifici con parti in amianto, mentre dal 1992 non è più possibile produrlo e commerciarlo nel nostro Paese. Tuttavia, le percentuali di questo materiale in Italia sono ancora molto elevate e i lavoratori del settore edile spesso entrano in contatto con l’amianto.

Ecco perché i datori di lavoro dovrebbero intervenire ed effettuare un’approfondita valutazione del rischio da amianto. Tutte le informazioni raccolte andrebbero poi inserite nel documento di valutazione dei rischi DVR, strumento fondamentale per ridurre i rischi presenti in azienda e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

In questo articolo di Soterikon, società che da anni affianca i datori di lavoro e le aziende con servizi di sorveglianza sanitaria e corsi di formazione a Milano e a Melzo, affrontiamo il discorso del rischio da esposizione ad amianto, quali pericoli comporta e come può essere gestito.

 

Perché l’amianto è pericoloso?

Innanzitutto, cos’è l’amianto? L’amianto, o asbesto, è un silicato, un minerale naturale a struttura microcristallina e fibrosa, resistente e praticamente indistruttibile. La sua pericolosità risiede proprio nella sua struttura. Infatti, è costituita appunto da fasci di fibre davvero fini che potrebbero essere rilasciate nell’aria e respirate dall’uomo.

Un lettore molto attento potrebbe affermare che anche altri materiali impiegati in edilizia possono rilasciare delle sostanze. Innanzitutto, diciamo che questi materiali sono pericolosi, non quanto l’amianto, ma in edilizia si stanno studiando alternative per evitare dispersioni. Il vero problema dell’amianto è la forma delle sue fibre, che hanno la caratteristica di dividersi in senso longitudinale anziché trasversale, divenendo ancor più dannose per l’apparato respiratorio.

L’inalazione di fibre di amianto non provoca danni immediati, ma che si manifestano con il tempo ed ecco un altro motivo per cui l’esposizione a questo materiale è ancor più pericolosa. Le conseguenze vanno dalla comparsa di asbestosi, tumori all’apparato respiratorio, mesotelioma e molte altre.

 

DVR esposizione amianto

 

Valutazione del rischio amianto: gli obblighi del datore di lavoro

Le disposizioni per una corretta valutazione del rischio amianto e conseguente redazione del DVR sono indicate nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro" (articolo 249, comma 1). 

Il datore di lavoro deve innanzitutto determinare la natura e l'entità dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Deve quindi per prima cosa campionare l’aria dell’ambiente di lavoro nel quale i dipendenti opereranno e analizzare i valori di fibre di amianto disperse. Se queste sono maggiori dei valori limite, allora il datore di lavoro deve intervenire per eliminare o ridurre i rischi per i suoi operai.

Una volta individuata la presenza di amianto nell’ambiente di lavoro, si possono verificare due eventi: le esposizioni possono rivelarsi sporadiche e di debole intensità, con valori entro i limiti oppure si possono manifestare pericolose esposizioni a rischio amianto. Ecco allora quali sono gli obblighi del datore di lavoro in questi due casi.

In entrambi, egli deve nominare un Responsabile tecnico che si occupi di tutte le attività manutentive che interessano le parti di edifici in amianto. Inoltre, ha l’obbligo di informare tutti i lavoratori della presenza di amianto e dei rischi a cui vanno incontro, affinché adottino i corretti comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, è d’obbligo inserire i risultati della valutazione del rischio amianto nel DVR, pena sanzioni molto salate e anche l’arresto fino a 4 mesi.

 

Esposizioni sporadiche e di debole intensità

Qualora il datore di lavoro rilevi esposizioni sporadiche e di debole intensità, deve fare in modo che i lavoratori si concentrino su lavori effettuati su materiali non friabili e che la rimozione delle parti in amianto avvenga senza deterioramento. In ogni caso, l’aria deve essere tenuta sotto controllo, assicurandosi che i livelli di fibre di amianto presenti siano sempre inferiori al limite. 

Comunque è bene, anche in questo caso, che gli operai siano formati sui comportamenti da adottare in caso di rischio amianto e sull’uso dei dispositivi di protezione individuali.

 

Pericolose esposizioni a rischio amianto

Se il datore di lavoro rileva una presenza di fibre di amianto superiore al valore limite indicato all’interno del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Testo Unico della sicurezza sul lavoro", allora ha una serie di obblighi fondamentali, oltre a quelli già elencati:

  • prima di iniziare il lavoro, i datori di lavoro devono presentare una notifica elettronica all’organo di vigilanza competente per territorio, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Essa contiene alcuni dati di base quali l'ubicazione del cantiere, la tipologia e la quantità di amianto movimentata, le attività e le procedure applicate, il numero dei lavoratori coinvolti, la data di inizio dei lavori e la sua durata, ed infine, il misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto;

  • adottare nel contempo adeguate misure di sicurezza, unitamente ad un attento monitoraggio sanitario;

  • inserire i lavoratori più esposti al rischio amianto in un registro dell'esposizione, con conseguente invio di una copia agli organi di vigilanza ed all’ISPESL, che creerà la cartella sanitaria del lavoratore.

 

Come avviene il campionamento dell’aria?

Concludiamo questo contenuto con alcune indicazioni utili sul campionamento dell’aria dei luoghi di lavoro a rischio amianto. Come indicato nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 254), i passaggi sono i seguenti: 

  • si preleva un campione, grazie al supporto di laboratori qualificati ai sensi del decreto del Decreto Ministeriale del 14/05/1996

  • si conteggiano le fibre di amianto presenti. Il limite di esposizione all'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata di otto ore di esercizio. In caso di superamento di tale limite, il datore di lavoro prenderà gli opportuni provvedimenti il ​​prima possibile. Una volta implementato, rivaluta nuovamente la concentrazione di fibre di amianto nell'aria;

  • si inseriscono i rilevamenti nel DVR, insieme alle misure di prevenzione e protezione dal rischio amianto quali miglioramento igienico, uso di DPI, aumento della sorveglianza sanitaria, riduzione del numero di addetti esposti al pericolo, adozione di corrette misure di smaltimento dei rifiuti a base di amianto.