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Conoscere e calcolare i costi della sicurezza nei cantieri edili

  

Come calcolare i costi della sicurezza nei cantieri? Quali documenti sono necessari?

Si parla spesso dei costi ed oneri della sicurezza, tanto da essere diventata una questione annosa e spinosa. Molti operatori dei vari settori, soprattutto quello edile, lamentano i costi legati agli interventi ingegneristici, alla redazione dei vari documenti e alla dotazione di dispositivi di protezione individuale.

Tuttavia, è anche da tenere a mente che il settore edile è quello che ogni anno registra il maggior numero di infortuni sul lavoro, legati soprattutto alla negligenza e alla scarsa attenzione di datori di lavoro e lavoratori.

 

costi cantieri edili

  

Il delicato tema dei costi della sicurezza nei cantieri: quali sono?

Innanzitutto, il primo costo che un cantiere deve affrontare per la messa in sicurezza del luogo di lavoro è quello dell’intervento ingegneristico. La  determinazione  dell’importo  dei  lavori  richiede che  il  progettista  elabori  le  analisi dei  prezzi  unitari  relativamente  a  ciascuna  lavorazione  prevista  nel  progetto.

In questa fase sono calcolati il prezzo della manodopera, dei trasporti e dei materiali. A questi si aggiunge il 15% circa delle spese generali di cantiere e d’azienda e il 10% dell’utile lordo.

La stima dei costi per la sicurezza è un obbligo normativo, fin dall’emanazione del D.Lgs. 494/96 nella sua forma originaria. La normativa diceva che all’interno del PSC dovesse essere inserita la stima dei costi per l’attuazione delle sue misure. Oggi il decreto legge 494/96 è stato abrogato dal noto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.Lgs 81/08.

In particolare, bisogna consultare l’articolo 100 per conoscere quali devono essere i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in merito alla stima dei costi. 

Il  piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità  dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a  prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi  particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é  corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola  tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del  piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV.

 

Cosa inserire nella stima dei costi per la sicurezza nei cantieri?

Il PSC è un documento fondamentale per valutare i rischi presenti in un cantiere e individuare le adeguate misure di sicurezza. Tra i contenuti minimi previsti dalla legge da inserire in questo documento c’è anche la stima dei costi per la sicurezza. 

Per quanto riguarda sia gli appalti pubblici sia gli appalti privati, il PSC è parte integrante del contratto di appalto e deve contenere i costi relativi a apprestamenti previsti nel PSC, misure preventive e protettive, DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, misure di coordinamento relative  all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Nel caso in cui le opere non rientrino tra quelle che necessitano di PSC, è previsto che le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimino, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

Facciamo ora una distinzione importante. Costi per la sicurezza e costi di realizzazione dell’opera, o di produzione, non sono la stessa cosa, anche se spesso vengono confusi. I costi di realizzazione d’opera sono invece determinati dal progettista attraverso l’indicazione dei prezzi unitari o di un prezzo a corpo.

 

Di conseguenza, non devono essere inclusi nella stima dei costi per la sicurezza in quanto remunerati nel prezzo delle lavorazioni:

- DPI che costituiscono la dotazione personale ordinaria del lavoratore (casco, cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);

- informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori;

- sorveglianza sanitaria;

- redazione del piano operativo di sicurezza;

- i costi per i quali la quota imputabile alla sicurezza e quella imputabile alla produzione sono praticamente inscindibili e/o indistinguibili. È il caso dei costi correlati alle dotazioni di sicurezza di macchine e attrezzature

- maggiori volumi di scavo dovuti alla realizzazione di pareti di scavo con inclinazione tale da impedire franamenti (tutto il volume di scavo è considerato lavorazione e non sicurezza)”.

 

Come si calcolano i costi della sicurezza

Ora che conosciamo quali voci non possono mancare nella stima dei costi per la sicurezza, la domanda che sorge spontanea è: chi effettua una stima dei costi nella pratica? Esistono dei prezzari ufficiali che variano da regione a regione che indicano le lavorazioni e le risorse necessarie per mettere in sicurezza un cantiere.

Questi documenti sono fondamentali per creare omogeneità tra i progettisti, che sono coloro che offrono una stima dei costi da inserire nel PSC. La Legge dice che: La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

L’utilità del PSC e della stima dei costi per la sicurezza è quella di garantire un adeguato livello di sicurezza e igiene in cantiere, ma anche di definire i costi che dovranno essere corrisposti alle imprese esecutrici affinché tali prescrizioni siano attuate

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Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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