SOTERIKON
Homepage » Archivio Approfondimenti

Le figure della sicurezza in azienda: il Preposto

Chi è il Preposto?

Il D.Lgs. 81/2008 definisce all’art. 2, comma e: preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Il preposto, quindi, è colui che si trova in una posizione di rilievo rispetto ad altri lavoratori, come per esempio un responsabile di servizio, un capireparto, un capisala, un capocantiere ecc. e svolge un ruolo fondamentale all'interno dell'azienda per garantire alti livelli di sicurezza.

Preposto

Qual'è il suo ruolo?

Infatti, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro determini il ruolo aziendale che dovrà provvedere alle procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie; tale ruolo dovrà quindi essere assegnato ad un soggetto dotato di particolari competenze.

Gli obblighi del Preposti in materia di sicurezza sul lavoro

Gli obblighi del preposto vengono indicati dall’art. 19 del D.Lgs 81/08 principalmente nei punti contrassegnati con le lettere a ed f :

  1. sovrintende alla attività lavorativa e di conseguenza le sue mansioni vertono sull'accurata vigilanza del rispetto alle disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza da parte dei lavoratori,
  2. controllare la corretta esecuzione e utilizzo di mezzi di protezione personali o collettivi, così da poter segnalare eventuali inosservanze.
  3. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  4. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  5. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  6. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  7. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  8. frequentare appositi corsi di formazione.

Modalità di segnalazione al Datore di lavoro

Quando un preposto deve dimostrare di aver adempiuto al suo incarico è tenuto a dimostrare di e come averlo fatto.

Pertanto il modo più efficace per dimostrare di aver assolto al proprio incarico è sempre quello di segnalare per iscritto, come ad esempio:

  • per segnalare lacune, malfunzionamenti, manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine o dei dispositivi protezione individuali (DPI) e/o collettivi (DPC);
  • per segnalare il mancato rispetto delle disposizioni o dei regolamenti aziendali da parte di un lavoratore.

Quali sono le sue responsabilità?

Il preposto ha responsabilità sia civili che penali; questo comporta pesanti sanzioni nel caso in cui i suoi obblighi non vengano rispettati.

In particolare i reati indicati nel D.Lgs. 81/08 per il preposto prevedono:

  • l’arresto da uno a tre mesi;
  • e/o multe variabili da € 300 a € 2.000.

A seguire sono riportate le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione riguardanti la figura del preposto e le relative responsabilità:

  • sussiste la responsabilità del preposto rispetto ad un evento lesivo accaduto ad un lavoratore ogni qualvolta il primo abbia omesso di prestare la dovuta sorveglianza rispetto a situazioni di pericolo prevedibile originate dall’inadeguata predisposizione delle misure di sicurezza;
  • in caso di comportamento imprudente del lavoratore, prevedibile perché abituale, il preposto ha l’obbligo “di agire con richiami e anche di intervenire presso il lavoratore affinché effettui le operazioni di manutenzione in modo corretto, reprimendone gli atteggiamenti imprudenti”;
  • non può sfuggire alle sue responsabilità il preposto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche;
  • il controllo dell’operato dei lavoratori non può risolversi nella “sola messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene”, ma deve costituire uno degli impegni prioritari, l’onere di svolgere una continua azione di sensibilizzazione sull’importanza del loro uso.

Inoltre il Datore di lavoro deve garantire la possibilità di svolgere il proprio compito in totale autonomia al preposto :

  • formandolo su procedure che possano aiutarlo a svolgere in modo corretto il proprio ruolo nell'azienda;
  • organizzando e verbalizzando periodici consulti in cui possa confrontarsi con altre figure aziendali nominate;
  • fornendogli strumenti (cartacei o informatici) per la comunicazione immediata al Datore di Lavoro di “anomalie” o “pericoli immediati” riscontrati;

La nomina del Preposto

Ai fini di legge non è obbligatorio che il datore di lavoro incarichi o nomini formalmente il preposto per la sicurezza, né tantomeno è obbligatoria la sua presenza in ogni organizzazione e in ogni azienda.

Per identificare i soggetti che rivestono ruoli di garanzia, come il datore di lavoro, il preposto o il Dirigente, in materia di salute e sicurezza del lavoro ciò che ha rilevanza sono le effettive attività svolte.

Si parla quindi di “preposto di fatto”, qualora un soggetto assuma tale ruolo, anche in assenza di una nomina formale.

Chi è il "Preposto di fatto"?

Questa figura è prevista dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08 e nello specifico riporta che:

Il “preposto di fatto” è colui che, sebbene privo di investitura, eserciti nella realtà aziendale i poteri e le funzioni tipiche del preposto ed è riconosciuto dai colleghi come tale.

Pertanto il preposto di fatto assume così la medesima responsabilità del preposto cosiddetto “di diritto”, ossia colui al quale sia stato conferito formale incarico.

Insomma, basta che in azienda vi sia qualcuno riconosciuto dagli altri lavoratori come un “capo”, che questi è di fatto un preposto.

Nell’ipotesi di violazione della normativa antinfortunistica la presenza di un preposto di fatto non esonera da responsabilità il preposto formalmente designato sebbene questi, in realtà, potrebbe anche non svolgere le proprie mansioni.

La delega di funzione del Preposto

Sia il Datore di lavoro che il dirigente munito di delega possono delegare il preposto, con apposita sub delega attraverso la quale possono trasferire alcuni loro poteri in materia di sicurezza sul lavoro.

I requisiti formali della sub delega sono indicati all’art. 16 D.Lgs. 81/2008.

L’atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in capo al preposto può anche non includere l’autonomia di spesa, qualora questa non sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate.

La formazione del Preposto

È obbligatoria la formazione del Preposto?

Ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008, il Preposto deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e relativo aggiornamento quinquennale, il cui percorso formativo è individuato sempre dall’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011.

Pertanto la formazione del preposto è un obbligo del datore di lavoro ed un corrispondente diritto del preposto.

E' importante per il Datore di lavoro puntare sulla formazione del preposto?

La formazione di un preposto, infatti, non si limita unicamente all'ambito strettamente pratico di gestione delle mansioni ma è fondamentale anche per gestire nel modo più corretto le modalità di comunicazione dei lavoratori, in particolare dei neoassunti o degli stranieri.

Il preposto dunque opera sensibilizzando i lavoratori, così da garantire il rispetto delle disposizioni aziendali e normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Indubbiamente, dunque, ruolo di Preposto si presenta complesso e necessitante, per la sua corretta gestione, di competenze non solo tecniche ma anche relazionali, psicologiche, ecc..

Ovviamente, per fare ciò, questa figura deve poter contare sul sostegno e sul supporto dell’organizzazione aziendale che, con attività idonee e mirate, cercano di sostenerlo nel raggiungimento di obiettivi assegnatogli dalla stessa azienda.

L'obbiettivo della formazione preposti

Si può certamente comprendere quanto sia importante che il preposto riceva un'adeguata formazione data l' importanza del ruolo che deve svolgere. Per questo motivo, in base all'Accordo Stato Regioni, è previsto l'obbligo per i preposti di partecipare ai corsi di formazione.

L’obiettivo della formazione preposti è fornire conoscenze e procedimenti utili per affrontare e risolvere le problematiche riguardanti la gestione di salute e sicurezza sul lavoro, cosi da comprendere adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e le proprie responsabilità in materia.

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 determina che la formazione del preposto deve essere integrata da una particolare formazione che duri minimo 8 ore e che tratti i seguenti argomenti:

  • principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
  • individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi dell’azienda;
  • incidenti e infortuni mancati;
  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
  • modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

La formazione per il preposto deve avere una durata iniziale di 8 ore.

Successivamente il Preposto è tenuto a frequentare dei corsi di aggiornamento della durata di 6 ore con una cadenza quinquennale. Soterikon organizza servizi formativi specifici per tale mansione, avvalendosi di docenti qualificati, dall’esperienza pluriennale.

Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.

 

 

 

 


Tutte le news Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'