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Gestione dei rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro in desk sharing ed in smart working

 

Dopo la pandemia di Covid, sono state molte le aziende che hanno scelto di adottare le modalità di lavoro agile a distanza. Come si gestiscono i rischi sul lavoro quando non ci si trova in azienda o si lavora da casa? Scopriamolo insieme in questo articolo di Soterikon, società che eroga servizi di medicina del lavoro, corsi di formazione sulla salute e sicurezza a Milano e Melzo e consulenze per porre a norma di legge la propria impresa.

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Cos'è lo Smart Working? Scopriamo il significato

Per smart working si intende una prestazione lavorativa svolta in maniera autonoma e flessibile, senza vincoli di luogo e con la gestione del tempo di lavoro in mano agli smart worker.

Chi svolge la propria mansione in smart working può scegliere di lavorare da casa, presso un bar, una biblioteca o anche uno spazio co working dotato di scrivanie condivise. La modalità di lavoro agile deve rispettare le stesse regole della sicurezza in azienda, in modo da tutelare la salute del dipendente. Inoltre, il monte orario di lavoro deve essere lo stesso svolto in ufficio, ma il lavoratore può decidere quando essere disponibile e quando invece dedicarsi alle proprie attività private.

 

 

 

Lavoro agile e sicurezza sul lavoro - Quadro normativo di riferimento in Italia

La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato fino alla fine del mese di marzo la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, in particolare per i soggetti fragili. Lo stesso documento indica le informazioni per il corretto svolgimento dell'attività di lavoro autonomo non imprenditoriale.

Il responsabile della salute e sicurezza del lavoratore è, come sempre, il datore di lavoro, che deve assicurarsi che il suo dipendente sia munito di tutte le tecnologie necessarie per lo svolgimento della mansione e che sia in grado di utilizzarle. L’art. 22 della legge n. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di smart wworking e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

D'altra parte, il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

E' sempre il datore di lavoro a organizzare corsi di formazione e di sensibilizzazione per i dipendenti, in modo che adottino comportamenti virtuosi anche a casa e non si mettano in pericolo. Infatti, a casa e negli spazi di co working è facile utilizzare un mobilio non ergonomico, assumere posture scorrette, non lavorare nelle giuste condizioni igieniche e luminose.

Per questo, il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori rispettino le direttive dal punto di vista della sicurezza. Inoltre, specifichiamo che i dipendenti che lavorano secondo le modalità di flexible working hanno diritto a alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche se non svolgono le loro mansioni all'interno della sede aziendale.

Queste regole sulla sicurezza in ambito di lavoro flessibile si applicano sia ai dipendenti di aziende private, ma anche della Pubblica Amministrazione.

 

Lavoro agile e sicurezza - L'informativa rischi per i dipendenti: le linee guida INAIL

Le misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi di lavoro agile e la sicurezza sono ancora alquanto scarne in Italia. Non vi è una vera e propria normativa di riferimento, se non delle linee guida INAIL e il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, il noto D. Lgs 81 2008.

Infatti, presso il comma 10 di questo decreto, si legge che:

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70(N) , e di cui all’Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III. I dipendenti a distanza sono informati dal datore circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolta la mansione nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Il titolare dell'azienda, quindi, esattamente come succede in ufficio, deve valutare i rischi a cui sono esposti i suoi impiegati, prestando attenzione:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

E deve intervenire per fare in modo che questi siano eliminati o contenuti.

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Scritto da Paolo Calderone 

Paolo Calderone

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, offro soluzioni di consulenza personalizzate alle aziende che vogliono tutelarsi contro le sanzioni previste dal vasto quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).  Potete contattarmi su LinkedIn per una consulenza personalizzata e per assicurarvi che la vostra azienda sia in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Investire in sicurezza sul lavoro non solo protegge la vostra azienda, ma anche i vostri dipendenti e la vostra reputazione.


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