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INPS: con la quarantena domiciliare non sempre è coperta da malattia

In caso un lavoratore è in quarantena domiciliare, non scatta automaticamente la «malattia».

Il chiarimento arriva da una nota dell’Inps che equivale a una sorta di «stretta» sulle regole della quarantena.

In caso di nuovi lockdown per emergenza Covid che impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa, l’isolamento domiciliare non sarà infatti automaticamente equiparato alla malattia.

L’Inps precisa: in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano alle persone di svolgere la propria attività lavorativa non si procederà con il riconoscimento della tutela della quarantena con la malattia prevista dal Cura Italia «in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica».

Quando viene riconosciuta la quarantena come malattia?

Ad esempio, di chi viene a contatto stretto con soggetti positivi al coronavirus, in questo caso è la ATS, il medico di medicina generale o quello dell’ospedale a decidere tramite un provvedimento la quarantena del soggetto che, dunque, si vede riconosciuta la tutela della malattia durante il periodo di isolamento.
Quando invece è un Comune o una Regione a decretare la quarantena, non si ha diritto al trattamento.

I lavoratori fragili e la quarantena

Anche i lavoratori «fragili» posti in quarantena dovranno lavorare da casa in smart working.

Per quanto riguarda i lavoratori fragili, nota ancora l’Inps, la quarantena e la sorveglianza precauzionale «non configurano un’incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma situazioni di rischio per il lavoratore e per la collettività che il legislatore ha inteso tutelare equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia.

Non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.


È invece evidente che in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno».

 

Fonte: INPS


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