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Cassazione Penale: Omessa adozione di una completa e corretta valutazione dei rischi

Mancanza di parapetto regolamentare della scala in muratura e rovinosa caduta del lavoratore. Omessa adozione di una completa e corretta valutazione dei rischi.

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2021, n. 4070 -

1. Con sentenza del 24.4.2019 la Corte di appello di Torino confermava la condanna di A.R. in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., per avere, quale datore di lavoro di fatto di Z.A., colposamente cagionato lesioni gravi al medesimo, non avendo provveduto a dotare di un parapetto regolamentare la scala di muratura di collegamento tra il piano seminterrato e quello superiore su cui lo Z.A. stava lavorando, in mancanza del quale il lavoratore cadeva dai gradini della scala, rovinando all'indietro sul pavimento di cemento, procurandosi un trauma cranico grave, con prognosi di 180 gg. s.c. (fatto del 26.9.2012).

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione il A.R., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizi motivazionali secondo i seguenti profili.
Si deduce, quanto alla corretta valutazione dei rischi di cui all'art. 96 d.lgs. n. 81/2008, che non convince l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui "una corretta e completa valutazione dei rischi avrebbe consentito l'adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori". Si afferma che ciò che rileva ai fini della produzione dell'evento sono le misure di prevenzione e sicurezza effettivamente installate e non la loro astratta previsione sulla carta all'atto della predisposizione del POS. Nel caso di specie è chiaro che la causa dell'evento è stata la mancanza di un idoneo parapetto e non certo la mancanza di un POS dettagliato e specifico.
Quanto alla violazione dell'art. 147 d.lgs n. 81/2008, relativamente all'assenza di un parapetto regolamentare, si ritiene illogica la motivazione nella parte in cui esclude che sia stato lo stesso lavoratore a rimuovere le protezioni laterali in questione. Sul punto le deposizioni del teste R. non appaiono significative e, semmai, confermano la probabile esistenza di analoghe protezioni al piano inferiore doveva lavorava l'infortunato. Inoltre, la rimozione delle protezioni non necessitata dall'esecuzione dei lavori in oggetto costituisce iniziativa autonoma ed estemporanea del lavoratore capace di porsi come causa sopravvenuta di per sé idonea a provocare l'evento. Tale aspetto non risulta approfondito nella sentenza impugnata.


Fonte: Olympus 

Olympus è l'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro


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