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Cassazione Penale Caduta dell'ascensore e infortunio dell'apprendista.

Caduta dell'ascensore e infortunio dell'apprendista. Il fatto che il l datore di lavoro operi anche in prima persona non muta i suoi doveri nei confronti della sicurezza dei suoi lavoratori

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2021, n. 4075 -


La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente, G.P., con sentenza del 21/5/2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, emessa in data 23/3/2018, appellata dall'imputato, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 2) dell'imputazione perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena per il reato di cui al capi
1) in mesi 2 di reclusione, confermando nel resto, con condanna alla rifusione delle spese di parte civile.
Il tribunale capitolino aveva condannato il G.P., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti sull'aggravante relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, C.A., da liquidarsi in separata sede civile, con assegnazione di una provvisionale di € 10.000,00, oltre alla rifusione delle spese, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, dichiarandolo responsabile, dei seguenti reati, riuniti per continuazione:
1) art. 590 cod. pen. commi 2 e 3 perché cagionava, a C.A. lesioni, consistite in varie fratture scomposte, guaribili in almeno 30 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione della normativa di cui al capo seguente, con la condotta in esso descritta, agendo quale titolare dell'impresa "Tecno Service 3000 srl" ed esecutore effettivo dei lavori di riparazione dell'ascensore del fabbricato Pai.C-41, isola 19, L.go Olgiata 19, insieme al dipendente suddetto che aveva la qualifica di apprendista;
2) art. 71, co.4, lett. a, D.L.vo 81/08, perché, mentre effettuava i lavori di cui al capo 1) e trovandosi sulla copertura della cabina dell'ascensore che fungeva da piano di lavoro, insieme al dipendente C.A., ometteva di predisporre idonei dispositivi di sicurezza, in particolare non provvedeva ad ancorare l'impianto di sollevamento alla guida dello stesso ed a verificare l'efficienza del freno paracadute, talché l'ascensore cadeva al suolo da un'altezza di circa 5 metri.
In Roma 1'8/10/2012.


Fonte: Olympus 

Olympus è l'Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro


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