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Chi sono RSPP e ASPP: ruoli, differenze e novità 2025

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono due figure fondamentali all’interno della struttura aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Entrambe svolgono funzioni operative nel supportare il datore di lavoro nell’analisi dei rischi, nella progettazione delle misure di prevenzione e nella promozione della cultura della sicurezza.

A partire dal 2025, con l’introduzione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile, cambiano alcune regole legate alla formazione e all’obbligatorietà dei corsi. L’aggiornamento riguarda RSPP, ASPP, ma anche datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori. Si introducono chiarimenti sulle modalità di aggiornamento, limiti sull’uso dell’e-learning e tempistiche ben definite per l’adeguamento.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio le funzioni di RSPP e ASPP, le differenze tra i due ruoli, la struttura della formazione e le novità introdotte nel 2025. Se cerchi un corso RSPP a Milano, Melzo o in modalità online, Soterikon offre percorsi completi e aggiornati, erogati da docenti qualificati e in linea con la normativa più recente.

 

 

 

RSPP e ASPP: chi sono e cosa fanno

Il RSPP è la figura incaricata di coordinare tutte le attività relative alla prevenzione e protezione dei rischi. Può essere un dipendente interno oppure un consulente esterno designato dal datore di lavoro. 

Il suo compito è quello di analizzare i rischi presenti nei luoghi di lavoro, proporre misure tecniche e organizzative per ridurli, collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), promuovere la formazione e vigilare sull’efficacia delle azioni correttive.

L’ASPP supporta il RSPP nello svolgimento di queste attività, ma non può assumere la responsabilità dell’intero sistema prevenzionistico. Agisce su mandato e sotto la supervisione del RSPP, partecipando alle attività di controllo, analisi dei dati e verifica del rispetto delle misure di sicurezza.

Entrambe le figure devono possedere una preparazione tecnico-normativa specifica e sono soggette a formazione obbligatoria e aggiornamento periodico. La normativa impone che la nomina sia formalizzata e che venga garantito un percorso formativo conforme ai requisiti previsti dalla legge.

 

Differenze operative tra RSPP e ASPP

Sebbene RSPP e ASPP condividano un’area di competenza comune, ci sono differenze operative ben precise.

L’RSPP ha responsabilità direttiva. È la figura di riferimento per il datore di lavoro in materia di prevenzione, partecipa attivamente alla pianificazione della sicurezza e può intervenire in sede di ispezioni o audit.

L’ASPP, invece, svolge compiti tecnici e di supporto, ma non può assumere la responsabilità dell’intero Servizio di Prevenzione e Protezione. La sua attività è vincolata all’organizzazione interna e alla supervisione del responsabile.

Un'altra differenza sostanziale è che il Modulo C del percorso formativo è obbligatorio solo per l’RSPP. Inoltre, solo il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP per la propria azienda, mentre non è previsto che lo stesso ricopra la qualifica di ASPP.

 

Formazione obbligatoria per RSPP e ASPP: struttura e durata

La formazione obbligatoria per RSPP e ASPP prevede una struttura modulare che non subisce modifiche sostanziali con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025:

  • Modulo A (comune a RSPP e ASPP): 28 ore. Corso base introduttivo, valido a vita.

  • Modulo B (tecnico): 48 ore + eventuali moduli di specializzazione settoriale. Obbligatorio per entrambe le figure.

  • Modulo C (gestionale): 24 ore, solo per RSPP.

Ogni modulo richiede una verifica finale obbligatoria per poter accedere al successivo. L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, con un minimo di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP, in modalità presenziale, videoconferenza sincrona o e-learning (ammesso solo per l’aggiornamento, non per la formazione iniziale).

Il nuovo Accordo introduce un maggiore rigore nella tracciabilità dei percorsi, eliminando ambiguità su date di decorrenza e modalità di conteggio delle ore di aggiornamento.

 

Le novità introdotte nel 2025: cosa cambia per datori di lavoro e RSPP interni

Il cambiamento più rilevante riguarda l’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro, finora non soggetti a un corso specifico salvo assumere anche il ruolo di RSPP.

Dal 2025, ogni datore di lavoro deve frequentare un corso di 16 ore, che include contenuti relativi a:

  • organizzazione della prevenzione;

  • valutazione dei rischi;

  • gestione delle emergenze;

  • vigilanza sull’applicazione delle misure di sicurezza.

Per i datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP, è previsto un modulo comune aggiuntivo di 8 ore, valido per tutti i settori.

Un'altra novità riguarda l’obbligo di valutare l’efficacia della formazione nel tempo, anche dopo la conclusione del corso, verificando che le competenze apprese siano state applicate nelle attività lavorative.

Questa misura introduce un cambio di mentalità: la formazione non è più un adempimento formale, ma uno strumento per influenzare positivamente comportamenti e processi aziendali.

 

Altri aggiornamenti sulla formazione: dirigenti, preposti e lavoratori

Il nuovo Accordo chiarisce anche la durata dei corsi per dirigenti, ridotta a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri temporanei e mobili. Nessuna variazione per i preposti e lavoratori, i cui obblighi restano quelli già previsti dal precedente Accordo del 2011.

Per tutte le figure, è confermata la possibilità di erogare formazione in presenza, videoconferenza o e-learning, con l’eccezione della parte teorica per il ruolo di RSPP/ASPP che resta esclusa dall’online.

La verifica finale dell’apprendimento è obbligatoria per ogni corso, iniziale o di aggiornamento.

  

CALENDARIO CORSI

 

Scadenze e periodo transitorio: adeguamento da completare entro due anni

Il nuovo Accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ma entrerà pienamente in vigore al termine di un periodo transitorio di 12 mesi. I datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo per completare la formazione obbligatoria.

È quindi fondamentale pianificare subito la formazione, affidandosi a enti in grado di garantire qualità, tracciabilità e conformità normativa.

 

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Scritto da Paolo Calderone 

Paolo Calderone

Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione di servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, offro soluzioni di consulenza personalizzate alle aziende che vogliono tutelarsi contro le sanzioni previste dal vasto quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08).  Potete contattarmi su LinkedIn per una consulenza personalizzata e per assicurarvi che la vostra azienda sia in linea con le normative in materia di sicurezza sul lavoro. Investire in sicurezza sul lavoro non solo protegge la vostra azienda, ma anche i vostri dipendenti e la vostra reputazione.


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