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DCPM 12 Ottobre 2020 Misure di prevenzione COVID19

Importanti novità a tutela del Covid19, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il nuovo DCPM che regolamenta la vita comune di cittadini per la protezione al COID19. Il Decreto ha validità 30 gg.


PREMESSE:

1) Protezione vie respiratorie nei luoghi pubblici e prvati all'aperto e al chiuso.

2) Distanziamento di almeno un metro tra le persone.

3) Igiene costante delle mani.

4) I soggetti con infezioni alle vie respiratorie e con febbre apri o superiore a 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico di famiglia.

 


NOVITA' PIU' IMPORTANTI

 
1) DIVIETO DI FESTE PRIVATE AL CHIUSO O ALL’APERTO E OSPITI IN CASA
Il divieto di feste private al chiuso o all'aperto e "forte raccomandazione" a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con cui non si conviva. E' data la facoltà alle forze dell’ordine di chiedere l’accesso a luoghi privato per effettuare controlli.
 
2) RIDUZIONE ORARI BAR E RISTORANTI
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
 
3) STOP GITE SCOLASTICHE E SPORT AMATORIALI
Torna il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.
 
4) OBBLIGO DI USARE LA MASCHERINA AL CHIUSO E ALL’APERTO
L'articolo 1 del dpcm stabilisce che "è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande". Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi "anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi".
 
5) LIMITAZIONI PER CINEMA E CONCERTI
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
 
6) SPORT NEGLI STADI
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
 
7) ATTIVITÀ SPORTIVE
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, "da parte delle società professionistiche e a livello sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

 

Fonte: Governo Italiano DPCM

 

 


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