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Sorveglianza antincendio: i nuovi criteri del DM Controlli

 

Il DM 15 settembre 2022 impone nuove norme in materia di controllo e manutenzione degli impianti delle attrezzature di lavoro e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. La nuova normativa (pubblicata in Gazzetta Ufficiale come Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”)  ha mirato alla modifica dell’articolo 6 dell’allegato II del Decreto del Ministro dell'Interno del 1 settembre 2021.

In particolare, le tematiche che hanno subito delle variazioni interessano l’entrata in vigore della normativa, prorogata, come vedremo, al 2023, e le competenze dei tecnici manutentori. Approfondiamo meglio l’argomento in questo articolo di Soterikon, società con sede a Milano e Melzo che affianca le aziende con servizi di medicina del lavoro, consulenza e corsi di sicurezza per lavoratori e dirigenti.

 

Il registro controlli

Tra gli obblighi del datore di lavoro, ce ne sono due che interessano il controllo e la manutenzione degli impianti attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il primo riguarda la predisposizione di un registro dei controlli periodici e degli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

 

Il registro controlli antincendio

 

Questo è utile non solo per tenere traccia dei controlli effettuati periodicamente sulle attrezzature di lavoro, garantendo interventi tempestivi in caso di danni o malfunzionamenti, ma è anche un documento fondamentale in caso di controlli da parte degli organi competenti. In caso di mancanza dello stesso o mancato aggiornamento, il datore di lavoro rischia pesanti sanzioni.

Il datore di lavoro deve occuparsi della manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, intesa come operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, ma anche dei controlli periodici, insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

Da non dimenticare, poi, è il concetto di sorveglianza, l’insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

All’interno dell’allegato I del Decreto Controlli, sono contenuti i criteri per la manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, rimasti uguali durante le modifiche dello stesso. Cambia invece l’allegato II, che indica i Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore.

Ricordiamo che è responsabilità del datore di lavoro la formazione dei tecnici manutentori all’interno della sua azienda.

 

Modifiche all’articolo 6 del Decreto Controlli del 2021

La prima modifica al Decreto Controlli 2021 interessa l’entrata in vigore di una serie di requisiti che interessano i tecnici manutentori. Nello specifico, il precedente Decreto Legge prevedeva che:

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati;

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell'Allegato II del presente decreto, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Questi commi sono segnalati presso l’articolo 4 del Decreto Controlli. Essi rimangono validi, tuttavia, è stata modificata la loro entrata in vigore: nel 2021 erano richiesti immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ora "Le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023” (art. 6, a cui viene aggiunto il comma 1 bis, del DM settembre 2022).

Questa modifica e le successive che tratteremo nel corso dell’articolo sono entrate in vigore il 25 settembre 2022.

 

I Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato

Le modifiche più sostanziali al Decreto Controlli del 2021 interessano la qualificazione dei tecnici manutentori responsabili dei controlli su impianti e attrezzature antincendio. Ricordiamo che queste figure professionali devono:

  • Eseguire i controlli documentali;

  • Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti; 

  • Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali; 

  • Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati; 

  • Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;

  • Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente; 

  • Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione; 

  • Coordinare e controllare l’attività di manutenzione.

Per svolgere questi compiti, i tecnici manutentori qualificati devono sottoporsi a una specifica formazione, indicata nel nuovo Decreto del Ministero dell’interno entrato in vigore il 25 settembre 2022.

Le modifiche interessano i Contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC), ovvero il prospetto 3.8.1, i Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF), prospetto 3.8.2, e i Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato. Sistemi a polvere», contenuto nell'allegato B, prospetto 3.8.14.

 

Formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)

La formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) si divide in un modulo teorico, della durata di 16 ore, e di uno pratico, della durata di 8 ore.

Nel modulo teorico, vengono trattati i seguenti argomenti:

  • introduzione ai regolamenti e alle norme tecniche per i sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore, norme per la progettazione e l’installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore UNI 9494-1, norma per il controllo iniziale e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3, serie delle norme di prodotto per i componenti dei sistemi di evacuazione fumo e calore (serie delle norme UNI EN 12101). 

  • introduzione alla manutenzione: il sopralluogo di ispezione, lo stato generale dell’impianto, le modalità per individuare eventuali non conformità di installazione, la documentazione che il committente deve fornire al tecnico manutentore, le informazioni che il committente deve fornire al tecnico manutentore;

  • manutenzione programmata: le leggi e i regolamenti di riferimento, il registro delle manutenzioni, la sorveglianza, il controllo periodico, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, i componenti e gli accessori dei sistemi di evacuazione fumo e calore, la verifica o sostituzione dei componenti e il mantenimento della conformità attraverso l’impiego delle apparecchiature e delle strumentazioni specifiche, le liste di riscontro;

  • analisi della documentazione a corredo di un sistema per lo smaltimento di fumo e calore e dei relativi componenti (dichiarazione/certificazione di corretta installazione e funzionamento su modulistica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, modello PIN 2.4- DICH.IMP e modello PIN 2.5-CERT.IMP, dichiarazione di prestazione, certificati di conformità, marcatura CE e marchi volontari, libretto di uso e manutenzione);

  • principali direttive e regolamenti UE applicabili;

  • informazioni per lavorare in sicurezza (informazione specifica di cui agli articoli 71 e 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

  • principi della regolamentazione sulla gestione dei rifiuti.

Nel modulo pratico, il tecnico qualificato è tenuto a svolgere le seguenti attività:

  • presa in carico di un SENFC, verifica della congruità fra documentazione e stato di fatto, lettura delle targhe di identificazione dei componenti;

  • risoluzione, ai fini della programmazione del controllo periodico e della manutenzione, delle non conformità riscontrate in fase di presa in carico del SENFC;

  • controllo visivo e funzionale dei componenti di un sistema per l’evacuazione naturale di fumo e calore;

  • modalità di ripristino o sostituzione dei componenti di un sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, utilizzo pratico delle strumentazioni specifiche;

  • verifica della integrità dei cablaggi e delle interconnessioni fra i componenti (tubazioni, cavi, connessioni radio);

  • controllo funzionale della centrale di sorveglianza, attivazione e gestione del sistema di evacuazione naturale di fumo e calore, verifica della programmazione e dell’esecuzione delle funzioni assegnate anche in relazione al piano di emergenza dell’attività protetta;

  • controllo funzionale e modalità di ripristino o sostituzione delle eventuali funzioni ausiliarie;

  • corretta gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni di sostituzione di parti o componenti.

 

Formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF)

La formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF) si divide in un modulo teorico, della durata di 16 ore, e di uno pratico, della durata di 8 ore.

Gli argomenti trattati sono gli stessi appena elencati per i tecnici che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC), con la differenza che le normative di riferimento sono:

  • norme per la progettazione e l’installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore UNI 9494-2:2017 (SEFFC);

  • norme per la progettazione e l’installazione dei sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF) prEN 12101-11;

  • serie delle norme di prodotto per i componenti dei sistemi di evacuazione fumo e calore (serie delle norme UNI EN 12101);

  • norma per il controllo e la manutenzione dei sistemi di evacuazione fumo e calore UNI 9494-3:2014; documentazione finale di un SEFFC e di un SVOF secondo la normativa applicabile.

Anche il modulo pratico riprende le attività svolte dai tecnici che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC). 

 

Formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi a polvere

La formazione dei tecnici manutentori che operano su Sistemi a polvere si divide in un modulo teorico, della durata di 16 ore, e di uno pratico, della durata di 8 ore. Gli argomenti trattati sono gli stessi appena elencati per i tecnici che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) e sistemi di ventilazione orizzontale del fumo e del calore (SVOF).

La differenza risiede nelle norme di riferimento prese in considerazione durante il corso:

  • la norma per la progettazione, costruzione e manutenzione dei sistemi a polvere UNI EN 12416- 2;

  • la norma per i requisiti e i metodi di prova per i componenti dei sistemi a polvere UNI EN 12416-1;

  • la norma per la valutazione della qualità delle polveri UNI EN 615.

Anche il modulo pratico riprende le attività svolte dai tecnici che operano su Sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC) e su SVOF.

 


Scritto da Paolo Calderone 

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Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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