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Sicurezza sul lavoro e preposto: le nuove norme

Il preposto è una figura introdotta con le modifiche al Decreto Legislativo 81/08 previste nel Decreto Fiscale. Infatti, questa manovra non solo ha previsto una maggiore formazione dei datori di lavoro nelle aziende, ma anche l'introduzione di una figura che migliora il servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

Le modifiche sono state convertite in legge e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sottolineando che le regole fanno parte di un provvedimento necessario per il miglioramento le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo, ovviamente, per evitare malattie e infortuni sul lavoro.

Cosa prevedono, quindi, le nuove norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro? Chi è il preposto? Quali sono i suoi compiti? In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione, rispondiamo a tutte queste domande.

 

Cassazione Penale, Sez.IV, 30 aprile 2018, n. 18677: il preposto di fatto

Già nel 2018 si era indicata una figura che prendeva il nome di preposto. I preposti di fatto venivano definiti come coloro che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante, si accollano e svolgono i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Questo lavoratore, in caso desse delle direttive a un altro lavoratore in modo che questo si distolga dalle sue mansioni ordinarie, è ritenuto responsabile di un potenziale infortunio e accusato di reato penale.

I preposti di fatto hanno la responsabilità della salute e sicurezza sul lavoro e da loro dipende lo svolgimento delle mansioni dei loro colleghi.

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Chi è il preposto e qual è il rapporto con il datore di lavoro?

La legge sulla presenza del preposto in azienda interessa gli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 81/08, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Tra gli obblighi dei datori di lavoro e del dirigente si aggiunge quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza previste. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Gli obblighi del preposto in materia di salute e sicurezza

Il preposto, quindi, ha i seguenti obblighi:

  • sovrintende all’attività lavorativa
  • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  • affianca il datore di lavoro nelle attività di controllo oppure lo sostituisce qualora non potesse essere presente
  • verifica che i lavoratori assumano comportamenti corretti e che utilizzino i dispositivi di protezione individuale
  • in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti (se ciò non avviene, è previsto, per questo ruolo, l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro);
  • è in suo potere anche, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro le non conformità rilevate (se questo non avviene, è previsto l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

Questo ruolo diventa dunque di primaria importanza per la sicurezza nell'impresa e può davvero fare la differenza per far diminuire il numero di incidenti sul lavoro.

 

Nuove norme del Decreto Legge 2021

La mini riforma del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro (Decreto Fiscale) ha operato anche modifiche circa la formazione e l'addestramento. Non tutto è ancora definito: bisognerà attendere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per definire contenuti e durate dei corsi di formazione. Questa è stata prevista per il 30 giugno 2022.

Ad ogni modo, il Decreto Fiscale ha aggiunto al Testo Unico l'obbligo per i datori di lavoro di procedere con un'accurata formazione circa la salute e sicurezza sul lavoro. La formazione è a suo carico, così come vale per quella di altre figure nell'impresa.

Nella modifica del decreto legge emerge che l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

corsi di formazione si svolgono in presenza, in quanto sono previste delle prove finali per verificare le conoscenze apprese e anche esercitazioni per intervenire e migliorare la sicurezza dei lavoratori. Le novità apportate sugli articoli del Decreto riguardano anche l' obbligo di aggiornamento della formazione che deve avere almeno cadenza biennale.

Nel caso in cui le figure responsabili della sicurezza non procedessero con la formazione, rischierebbero l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

Più aspri i controlli

Sono stati previsti controlli molto accurati per decretare se un'impresa rispetti i requisiti circa la sicurezza nei luoghi di lavoro. In pratica, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono state affidate le stesse competenze di vigilanza e ispezione riconosciute alle Aziende Sanitarie Locali.

Secondo il provvedimento, l'ispettore che effettua il controllo può decidere di attuare la sospensione delle attività qualora emergano gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro.

Attraverso la circolare n. 4/2021, l'ispettorato del lavoro specifica che il provvedimento di sospensione scatta solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento. Quindi resta ancora in dubbio se, in caso di mancata formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro dei datori di lavoro avvenga la sospensione dell'attività.

Insomma, le modifiche alla legge vogliono porre l'accento sulla formazione. Il motivo è presto detto: la maggior parte degli incidenti dei lavoratori sono causati da una scarsa informazione sulle modalità di svolgimento delle mansioni e l'uso scorretto dei dispositivi di protezione individuale. Se il responsabile dell'azienda, il datore, riceve la corretta formazione sui temi della salute e della sicurezza, certamente può adottare delle misure più sensate e responsabili per evitare incidenti e malattie sul lavoro.

Ci auguriamo che il presente Decreto possa portare una ventata di novità tra i lavoratori e che migliori l' informazione circa la loro sicurezza.


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