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Prevenzione incendio in azienda: il nuovo DM 2/9/21

 

Il vecchio Decreto Ministeriale del marzo 1998 era in vigore da ben vent'anni e necessitava di un aggiornamento in termini di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. Così, nel settembre 2021 si è deciso di condividere un nuovo Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre, circa i criteri per la gestione della sicurezza antincendio ed emergenza nei luoghi di lavoro.

 

prevenzione incendio

 

Il decreto fa riferimento all' articolo 46, comma 3, lettera a e b del Decreto legislativo 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Che cosa dice questa nuova normativa? Scopriamolo in questo articolo di Soterikon, società di servizi a Milano e Melzo che fornisce consulenza alle aziende pubbliche e private, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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Cosa dice il nuovo DM sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Il Decreto del settembre 2021 prevede che sia predisposto un piano di emergenza nei seguenti casi:

  • qualora nei luoghi di lavoro siano impiegati più di dieci lavoratori

  • nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, lavoratori e ospiti

  • nei luoghi di lavoro indicati nell'allegato I del DPR 151/2011, soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.

In altri casi non indicati in questo elenco, il datore di lavoro non è tenuto a redigere il piano di emergenza.

Cos'è il piano di emergenza? Chiariamo che il PEE, piano di emergenza ed evacuazione, è un documento che va obbligatoriamente integrato al documento di valutazione dei rischi nei casi che abbiamo appena illustrato.

Al suo interno sono contenute le linee guida per i lavoratori, che dovranno seguire attentamente in caso di eventi eccezionali ed emergenze. L'importanza di questo documento risiede nel fatto che offre delle indicazioni che potrebbero persino salvare la vita ai lavoratori che si trovano coinvolti in un incendio, attacco terroristico, calamità naturale o altri eventi eccezionali.

 

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Obblighi del datore di lavoro

È il datore di lavoro il principale responsabile della redazione del piano di emergenza, insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, agli addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze.

Egli deve individuare le figure addette alla gestione dell'emergenza, in modo che siano in grado di portare in luoghi sicuri i propri colleghi e i visitatori. Riprendendo le parole dell'articolo 43 del Testo Unico sulla sicurezza, il datore di lavoro:

  • organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

  • si occupa della designazione degli addetti antincendio e gestione delle emergenze

  • informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare

  • programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

  • adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

  • garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

 

Altre novità del nuovo D.M. 2 settembre 2021

Dal 4 ottobre 2021 sono stati abrogati anche l' art 3 comma 1, lettera f e l'art 7 del “vecchio” D.M. 10/3/98 in materia di informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori, formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.

In particolare, sono stati delineati i requisiti per i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio e la periodicità per l’aggiornamento degli stessi.

Requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio

I docenti che si occupano della formazione a distanza o in presenza degli addetti al servizio antincendio e gestione delle emergenze devono:

  • aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado

  • possedere documentata esperienza di almeno 90 ore come docente formatore antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (allegato V, art. 26 -bis del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

  • essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo dei Vigili del Fuoco

  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendio nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Per i docenti che si occupano solo della parte teorica è sufficiente l'esperienza di 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento e possedere una documentata esperienza come formatori della parte teorica dei corsi per addetti antincendio di almeno cinque anni con un minimo di 400 ore all’anno di docenza.

Per i docenti che si occupano solo della parte pratica è sufficiente la documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, aver frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili e rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Queste sono le principali novità apportate dal recente D.M. 2 settembre 2021. Per approfondire l'argomento, invitiamo a leggere i decreto in modo completo.

 


Scritto da Paolo Calderone 

https://www.linkedin.com/in/paolo-calderone/

Paolo Calderone

Professionista con più di 25 anni di esperienza maturati nell’ambito della gestione dei servizi di medicina, formazione e sicurezza sul lavoro, fornisce consulenza alle Aziende che desiderano tutelarsi da tutte le sanzioni in cui si potrebbe incorrere a causa del vasto quadro normativo concernente la sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08). Docente dei corsi di formazione per le figure professionali previste dal D.lvo 81/08.


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