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NOTIZIARIO

PERIODICO

 “n. 8 del 18 ottobre 2021"

 

1)  D.L. 15 OTTOBRE 2021

Il governo ha emanato lo scorso venerdì 15 ottobre 2021 un Decreto Legge che è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dal titolo:

“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che apporta modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riportiamo in sintesi le novità: 

Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto - la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Si veda l'allegato 1.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro - negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.
Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI L'AUTORITA' GIUDIZIOARIA SOSPENDERA' L'ATTIVITA' LAVORATIVA ALLE IMPRESI CHE NON RISPETTANO ALLEGATO 1

ALLEGATO 1 DEL D.L. 15 ottobre 2021

N

 FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

 

Euro 2.500

2

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

 

Euro 2.500

 

3

Mancata formazione ed addestramento

 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

 

Euro 3.000

 

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

 

Euro 2.500

6

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

 

Euro 300 per ciascun lavoratore interessato

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

 

Euro 3.000

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

 

Euro 3.000 Euro

9

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 Euro

10

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

3.000 Euro

11

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

3.000 Euro

12

        Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei

        dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

3.000 Euro

 

Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I.

Se hai bisogno di verificare quanto sopra riportato contattaci: al n. 02.95736942 oppure sicurezza@soterikon.it

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Ministero del Lavoro

Fonte: Governo Italiano e Ministero del Lavoro


2) CONTROLLO DEL GREEN PASS NELLE AZIENDE 

IL D.L n. 127 del 2021 ha reso obbligatorio, dallo scorso 15 ottobre, il possesso (e l’esibizione) della certificazione verde per l’accesso nei luoghi di lavoro, per i dipendenti pubblici e privati e per gli esterni che svolgono attività lavorativa, formativa o di volontariato nell’ente pubblico e/o azienda. L’orizzonte temporale va dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. Qui riportiamo alcuni chiarimenti del Governo.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?
Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass?Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall’azienda in cui vengono distaccati?
I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l’utilizzo del green pass?
No, l’uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?
I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?
Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un’azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?
Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?
Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?
Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

 

Se hai bisogno di aggiornare il “Protocollo delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” con le nuove informazioni previste dal D.L. n. 127 del 2021 contatta il nostro ufficio sicurezza : 02.95736942 oppure sicurezza@soterikon.it

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Fonte: Governo Italiano e Ministero del Lavoro


3)  CORSI IN PARTENZA NEL MESE DI OTTOBRE

Nel mese di Ottobre 2021 Soterikon sono attivi i nuovi corsi di formazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

Affidarsi a Soterikon per la formazione dei propri dipendenti significa affidarsi ad una società con pluriennale esperienza nella formazione dei lavoratori, che offre un’ampia gamma di corsi di formazione per lavoratori.

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