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Le figure della sicurezza in azienda: il lavoratore.

Secondo il D.Lgs 81/08 lettera a) il «lavoratore» è: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
  • l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; i
  • l soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • il volontario che effettua il servizio civile;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 20 del D.Lgs 81/2008 Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

La Formazione dei Lavoratori prevista dal D.Lgs.81/2008 all’art. 37,  stabilisce che tutti i lavoratori debbano seguire corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro a seconda della tipologia di attività svolta.

Il tipo di Rischio Basso, Medio, Alto, viene identificato e determinato dal Codice Ateco, una combinazione alfanumerica che identifica l’ Attività Economica dell’azienda.

  • Per le aziende classificate a RISCHIO BASSO è necessario effettuare un corso di 8 ore costituite da 4 ore di parte generale e 4 ore di parte specifica per mansione. 
  • Per le aziende classificate a RISCHIO MEDIO è necessario effettuare un corso di 12 ore costituite da 4 ore di parte generale e 8 ore di parte specifica per mansione. 
  • Per le aziende classificate a RISCHIO ALTO è necessario effettuare un corso di 16 ore costituite da 4 ore di parte generale e 12 ore di parte specifica per mansione. 

In seguito alla prima formazione, le competenze vanno aggiornate con cadenza regolare quinquennali, con ulteriori servizi formativi a riguardo. La durata del Corso di Aggiornamento è pari a 6 ore per tutti i livelli di rischio.

Soterikon organizza, sia in sede che presso le aziende, in base alle esigenze del committente, corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro, rivolti ai dipendenti di qualsiasi fascia, mansione e livello. 

Gli argomenti possono essere mirati ai rischi emersi nella valutazione dei rischicome previsto dall’accordo Stato Regioni.

Il lavoratore sarà soggetto a sanzioni per inadempimenti relativi agli obblighi previsti, sanzioni di tipo prevalentemente pecuniario (sono previste in realtà anche pene detentive ma sono nella pratica assolutamente inattese) che vanno da un minimo di 50 fino ad un massimo di 600 Euro di ammenda nei casi di infrazioni più gravi.


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