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ECOBONUS 110%

Ecobonus 110% la Sicurezza nei Cantieri Edili

Ecobonus 110%, contenuto nel Decreto Rilancio, prevede una detrazione del 110% sui lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica di case private e condomini.

In alternativa alle detrazioni, il Superbonus ti permette inoltre di scegliere cessione del credito o sconto in fattura.

Questo meccanismo ha dato rilancio al settore, che dopo un lungo periodo di crisi si sta riprendendo.


QUALI REGOLE DI SICUREZZA IN CANTIERE E GLI ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

L'argomento è notevolmente importante e grazie all'avvento di questa nuova normativa SUPERBONUS con una potente detrazione fiscale, si è cominciato a parlare di stato legittimo, titoli edilizi, accertamento di conformità.

Aspetti che fino a non poco tempo fa erano completamente sconosciuti da chi voleva avviare un cantiere.

Ma è sufficiente?

La domanda è pertinente e mette in evidenza alcune criticità su cui finora non si è parlato a sufficienza: le norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).

Qualsiasi cantiere temporaneo o mobile è soggetto alle norme di cui al Titolo IV del TUSL che all'art. 90 definisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori. In particolare, il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, deve rispettare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (definite all'art. 15 del TUSL):

  • al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
  • all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Ma non solo...nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, deve designare il coordinatore per la progettazione (obbligo non previsto per lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori) e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste.

Deve comunicare alle imprese ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, e indicarli nel cartello di cantiere.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

  • verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
  • chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  • trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai due punti precedenti.

Nel momento in cui si eseguono dei lavori di ristrutturazione, è necessario che sia assicurata la sicurezza in cantiere.

A quel punto, non importa se con quei lavori si intende richiedere l’accesso all’Ecobonus 110% o ad una delle altre agevolazioni statali legate agli interventi edilizi.

Perché in ogni caso non sarà possibile usufruire degli incentivi se non si seguono tutti i criteri di sicurezza necessari per procedere all’esecuzione dell’opera.

Come abbiamo detto, prima dell’avvento del Superbonus 110%, si discuteva poco di questo argomento.

Soprattutto per il fatto che non si eseguivano tutti i controlli che si svolgono ora.

L’Ecobonus 110% infatti ha portato ad una grande intensificazione delle verifiche, in quanto appunto si parla di una detrazione che consente di eseguire i lavori a costo zero in tanti casi. Per cui si è reso maggiormente necessario assicurarsi che tutte le regole vengano rispettate, sia da parte dei beneficiari che dei professionisti che seguono le loro pratiche.

L’obbligo della sicurezza in cantiere però esiste da molto tempo, sia che si tratti di lavori fini a sé stessi, sia che si tratti di interventi mirati all’ottenimento di un incentivo statale.


È SEMPRE OBBLIGATORIA LA SICUREZZA IN CANTIERE PER OTTENERE LE DETRAZIONI FISCALI? 

Il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza nel Lavoro) leggiamo infatti che tutti i cantieri temporanei o mobili sono soggetti al rispetto delle normative di cui al Titolo IV, che tratta appunto l’argomento sicurezza unicamente legato al settore delle costruzioni.

Si parla invece di detrazioni e sicurezza nel Decreto MEF n. 41 del 18 febbraio 1998, che tratta appunto “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”.

Leggiamo qui che nessun incentivo fiscale di alcun tipo, incluso ovviamente l’Ecobonus 110%, potrà essere accettato al richiedente in caso di:

violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.


OBBLIGHI PER LE IMPRESE CHE OPERANO IN CANTIERE

Tutte le imprese che operano in Cantiere devono effettuare:

- Il Documento di Valutazione dei Rischi;

- Nomina del RSPP;

- POS;

- Nomina del Medico Competente;

- Visita Medica annuale e relativo certificato di idoneità alla mansione;

- Formazione dei Lavoratori;

- Formazione del R.L.S.

- Formazione del Preposto;

- Formazione dell'addetto antincendio;

- Formazione dell'addetto al primo soccorso.


 


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